Descrizione
ORDINANZA ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs. 48/2020 presenti sul territorio le
seguenti condizioni di esercizio:
● accensione anticipata dell’impianto termico per la climatizzazione invernale
limitatamente ai giorni le cui temperature risultano particolarmente rigide;
● riduzione del funzionamento giornaliero per la climatizzazione invernale ad un massimo
di 13 ore, comprese nella fascia oraria 05:00 – 23:00 di ciascun giorno;
● la riduzione di 1°C della temperatura ambientale dell’aria, di cui all’art. 3 comma 1, del
DPR n. 74/2013 ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione quelli adibiti ad
attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di
tolleranza.
Al di fuori del periodo di accensione consentito nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 7
aprile e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono
essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria sulla base della normativa sopra richiamata (7 ore).
seguenti condizioni di esercizio:
● accensione anticipata dell’impianto termico per la climatizzazione invernale
limitatamente ai giorni le cui temperature risultano particolarmente rigide;
● riduzione del funzionamento giornaliero per la climatizzazione invernale ad un massimo
di 13 ore, comprese nella fascia oraria 05:00 – 23:00 di ciascun giorno;
● la riduzione di 1°C della temperatura ambientale dell’aria, di cui all’art. 3 comma 1, del
DPR n. 74/2013 ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione quelli adibiti ad
attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di
tolleranza.
Al di fuori del periodo di accensione consentito nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 7
aprile e, senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono
essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria sulla base della normativa sopra richiamata (7 ore).
Allegati
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/09/2024 12:03:53