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GREEN PASS - certificazione verde COVID-19

Il decreto legge denominato “Green pass bis” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, anche il Senato ha dato il via libera al provvedimento che impone a 23...
Data:

24 settembre 2021

Tempo di lettura:

4 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Il decreto legge denominato “Green pass bis” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, anche il Senato ha dato il via libera al provvedimento che impone a 23 milioni di lavoratori di esibire la certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati, a partire dal prossimo 15 ottobre.
Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

- A chi si applica

Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.

- Dove si applica

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

- I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

- Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

- Organi costituzionali

Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi costituzionali la decisione relativa all’applicazione della disciplina in materia di Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

- A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

- Dove si applica

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

- I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

- Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati sono tenuti, per l’accesso agli uffici giudiziari, al possesso e all’esibizione delle Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ai soggetti esterni all’amministrazione della Giustizia.

Revisione misure di distanziamento

Il Consiglio dei Ministri, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, ha deciso che entro il 30 settembre il Comitato tecnico-scientifico esprime un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli immediatamente successivi provvedimenti.


A fondo pagina i collegamenti per il download del testo integrale del Decreto Legge e delle Schede Esplicative realizzate da ALI, Autonomie Locali Italiane.

Allegati

Documenti

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 25/09/2021 10:34:49

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