Descrizione
Proroga dello stato di emergenza
La data del 15 ottobre 2020, prevista come termine dello stato di emergenza sanitaria, slitta al 31 gennaio 2021, dopo la delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei ministri.
Mascherine all'aperto e al chiuso.
È fatto obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ed è stabilita la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo:
- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private,
- in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
La data del 15 ottobre 2020, prevista come termine dello stato di emergenza sanitaria, slitta al 31 gennaio 2021, dopo la delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei ministri.
Mascherine all'aperto e al chiuso.
È fatto obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ed è stabilita la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo:
- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private,
- in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il provvedimento è in vigore fino al 15 ottobre 2020.
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
I termini di cui all'art. 1, c. 9 e 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
I termini di cui all'art. 1, c. 9 e 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.
Allegati
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/10/2020 14:18:16