Descrizione
E' stato pubblicato il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020.
Ripartono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri, cinema, sale concerti, terme e centri benessere, circoli culturali, centri sociali e sale gioco: questi in sintesi, i contenuti dell’ordinanza n.68 firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino a martedì 14 luglio e che riprende quanto contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dell’11 giugno.
In particolare:
- sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all'aria aperta e con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- riaprono i centri benessere e termali, i circoli culturali, i centri sociali e le sale gioco, scommesse e bingo;
- riaprono anche teatri, cinema e sale concerti, e gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all'aperto, mentre lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica.
L’ordinanza stabilisce inoltre che le visite in residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani (autosufficienti e non) sono limitate ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
L’ordinanza mantiene l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale.
L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie.
L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire nel rispetto dei protocolli firmati dal Governo con le varie confessioni religiose.
Ripartono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri, cinema, sale concerti, terme e centri benessere, circoli culturali, centri sociali e sale gioco: questi in sintesi, i contenuti dell’ordinanza n.68 firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino a martedì 14 luglio e che riprende quanto contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dell’11 giugno.
In particolare:
- sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all'aria aperta e con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- riaprono i centri benessere e termali, i circoli culturali, i centri sociali e le sale gioco, scommesse e bingo;
- riaprono anche teatri, cinema e sale concerti, e gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all'aperto, mentre lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica.
L’ordinanza stabilisce inoltre che le visite in residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani (autosufficienti e non) sono limitate ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
L’ordinanza mantiene l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale.
L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie.
L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire nel rispetto dei protocolli firmati dal Governo con le varie confessioni religiose.
Allegati
Documenti
Link
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2020 11:36:09