Descrizione
Il Presidente della Regione, On.le Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza con Decreto n. 58 del 18 maggio 2020 con specificato il calendario delle riaperture in Piemonte, già indicate nel Decreto n. 57 del 17 maggio 2020, che è stato revocato, con 3 punti che sono stati modificati in seguito alle segnalazioni pervenute dalle Prefetture e dai Comuni. L'ordinanza sarà valida fino al 24 maggio 2020.
Da mercoledì 20 maggio:
* ritorno nei mercati dei banchi extralimentari (per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali).
Da sabato 23 maggio:
* bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e delle altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di asporto con orario esteso dalle 6 alle 22, la prenotazione da remoto diventa preferibile ma non più obbligatoria).
Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni e allegate all'ordinanza. Rispetto alle indicazioni iniziali dell’Inail, accolgono e recepiscono le osservazioni delle Regioni, che dopo giorni di confronto con le associazioni di categoria avevano espresso al Governo le principali criticità connesse alla sostenibilità delle misure previste. “Un documento fondamentale - sottolinea Cirio - per il quale fino a stanotte abbiamo avuto una lunga trattativa con Roma, perché volevamo che il Governo le recepisse. Sono linee guida che garantiscono la sicurezza, ma scritte in modo da permettere anche l’operatività delle attività, cioè non solo riaprire ma davvero poter lavorare”.
Tra le altre disposizioni contenute nell'ordinanza si segnalano:
- l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
- a questo scopo possono essere utilizzate mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l 'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
- è mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del servizio sanitario nazionale e nelle strutture socio-assistenziali (RSA, RA, RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- non possono riaprire centri benessere, termali (eccetto quelli che erogano prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza), culturali e sociali;
- gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri, parchi e giardini sono definiti dalle Amministrazioni comunali;
- sono consentite per i proprietari ed affidatari, nel rispetto della normativa vigente, le attività allenamento ed addestramenti di animali nelle strutture di ricovero e custodia;
- è consentito il servizio di custodia di animale d 'affezione e le attività che riguardano le adozioni.
Il decreto è disponibile al collegamento sotto riportato.
Da mercoledì 20 maggio:
* ritorno nei mercati dei banchi extralimentari (per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali).
Da sabato 23 maggio:
* bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e delle altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di asporto con orario esteso dalle 6 alle 22, la prenotazione da remoto diventa preferibile ma non più obbligatoria).
Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni e allegate all'ordinanza. Rispetto alle indicazioni iniziali dell’Inail, accolgono e recepiscono le osservazioni delle Regioni, che dopo giorni di confronto con le associazioni di categoria avevano espresso al Governo le principali criticità connesse alla sostenibilità delle misure previste. “Un documento fondamentale - sottolinea Cirio - per il quale fino a stanotte abbiamo avuto una lunga trattativa con Roma, perché volevamo che il Governo le recepisse. Sono linee guida che garantiscono la sicurezza, ma scritte in modo da permettere anche l’operatività delle attività, cioè non solo riaprire ma davvero poter lavorare”.
Tra le altre disposizioni contenute nell'ordinanza si segnalano:
- l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
- a questo scopo possono essere utilizzate mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l 'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
- è mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del servizio sanitario nazionale e nelle strutture socio-assistenziali (RSA, RA, RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- non possono riaprire centri benessere, termali (eccetto quelli che erogano prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza), culturali e sociali;
- gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri, parchi e giardini sono definiti dalle Amministrazioni comunali;
- sono consentite per i proprietari ed affidatari, nel rispetto della normativa vigente, le attività allenamento ed addestramenti di animali nelle strutture di ricovero e custodia;
- è consentito il servizio di custodia di animale d 'affezione e le attività che riguardano le adozioni.
Il decreto è disponibile al collegamento sotto riportato.
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Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/05/2020 15:08:21