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Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 131 e n. 132

Ai sensi dei Decreti n. 131 e n. 132 del 28 novembre 2020 da domenica 29 novembre in Piemonte, classificato per l'emergenza COVID-19 zona arancione, si devono osservare le seguenti disposizioni particolari: - Dalle 5 alle 22 è consentito...
Data:

28 novembre 2020

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

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Descrizione

Ai sensi dei Decreti n. 131 e n. 132 del 28 novembre 2020 da domenica 29 novembre in Piemonte, classificato per l'emergenza COVID-19 zona arancione, si devono osservare le seguenti disposizioni particolari:

- Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
- Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.
- È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- È possibile, solo in caso di estrema necessità, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro.
- E' possibile dalle 5 alle 22 fare una passeggiata o attività motoria.
- È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.
- Per le attività commerciali non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all'aperto.

- Per l'istruzione si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e nella prima classe delle medie.
- Per la seconda e terza media e le superiori è confermata la didattica a distanza, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.

- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).

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Ultimo aggiornamento pagina: 28/11/2020 18:13:58

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