Descrizione
Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n.50, che sarà valida dal 4 al 17 maggio.
Queste le principali disposizioni:
- è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine);
- è consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- è consentito l'allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali'interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi;
- è consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale- toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale;
- nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro;
- viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.
Queste le principali disposizioni:
- è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine);
- è consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- è consentito l'allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali'interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi;
- è consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale- toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale;
- nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro;
- viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/05/2020 13:46:13